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D.P.R. 12/03/2003 n. 120

b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione con l'ausilio dei mezzi di trasporto di cui all'allegato F, lettera b).

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea, ogni due anni, una relazione sulle deroghe concesse, che dovrà indicare

a) le specie alle quali si applicano le deroghe e il motivo della deroga, compresa la natura del rischio, con l'indicazione eventuale delle soluzioni alternative non accolte e dei dati scientifici utilizzati

b) i mezzi, i sistemi o i metodi di cattura o di uccisione di specie animali autorizzati ed i motivi della loro autorizzazione

c) le circostanze di tempo e di luogo che devono regolare le deroghe

d) l'autorità competente a dichiarare e a controllare che le condizioni ri chieste sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, strutture o metodi possono essere utilizzati, i loro limiti, nonchè i servizi e gli addetti all'esecuzione

e) le misure di controllo attuate ed i risultati ottenuti».

Art. 12. Modifiche all'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 1. L'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 è sostituito dal seguente: «Art. 12 (Introduzioni e reintroduzioni)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti il Ministero per le politiche agricole e forestali e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, per quanto di competenza, e la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio Decreto, le linee guida per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D e delle specie di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonchè gli Enti di gestione delle aree protette nazionali, sentiti gli enti locali interessati e dopo un'adeguata consultazione del pubblico interessato dall'adozione del provvedimento di reintroduzione, sulla base delle linee guida di cui al comma 1, autorizzano la reintroduzione delle specie di cui al comma 1, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e presentando allo stesso Ministero apposito studio che evidenzi che

3. Sono vietate la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone.». Nota all'art. 12:

-Per la direttiva 79/409/CEE, vedi note all'art. 7.

- L'allegato I della direttiva 79/409/CEE, è pubblicata in G.U.C.E. n. L. 103 del 25 aprile 1979.

Art. 13. Modifiche all'articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357

1. All'articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni

a) al comma 1 dopo le parole: «Ministero dell'ambiente» sono inserite le seguenti: «e della tutela del territorio»

b) al comma 1 sono soppresse, in fine, le seguenti parole: «di cui all'articolo 7»

c) al comma 2 dopo le parole: «Ministero dell'ambiente» sono inserite le seguenti: «e della tutela del territorio» e sono soppresse le parole: «un rapporto» e dopo le parole: «del presente regolamento» sono inserite le seguenti: «un rapporto»

d) al comma 2, in fine, le parole da: «sulle attività di valutazione» sino alla fine sono soppresse e sono sostituite dalle seguenti: «, secondo il modello definito dalla Commissione europea, contenente le informazioni di cui al comma 1, nonchè informazioni sulle eventuali misure compensative adottate». Nota all'art. 13:

-Per il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 13, così come modificato dal Decreto qui pubblicato, così recita: «Art. 13 (Informazione). -

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea, secondo il modello da essa definito, ogni sei anni, a decorrenza dell'anno 2000, una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente regolamento. Tale relazione comprende informazioni relative alle misure di conservazione di cui all'art. 4, nonchè alla valutazione degli effetti di tali misure sullo stato di conservazione degli habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B ed i principali risultati di monitoraggio.

2. Ai fini della relazione di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, un rapporto sulle misure di conservazione adottate e sui criteri individuati per definire specifici piani di gestione; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano altresì una relazione annuale, secondo il modello definito dalla Commissione europea, contenente le informazioni di cui al comma 1, nonchè informazioni sulle eventuali misure compensative adottate.».

Art. 14. Modifiche all'articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357

1. All'articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni

a) al comma 1 dopo le parole: «Ministero dell'ambiente» sono inserite le seguenti: «e della tutela del territorio»

b) al comma 1, in fine, le parole: «per il monitoraggio di cui all'articolo 7» sono soppresse e sono sostituite dalle seguenti: «per la migliore attuazione del monitoraggio»

c) al comma 3 dopo le parole: «Ministero dell'ambiente» sono inserite le seguenti: «e della tutela del territorio»

d) al comma 3, le parole da: «tutelare le specie» fino alla fine del comma sono soppresse e sono sostituite dalle seguenti: «tutela delle specie di flora e di fauna selvatiche e di conservazione di habitat di cui al presente regolamento». Nota all'art. 14:

-Per il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 14, così come modificato dal Decreto qui pubblicato, così recita: «Art. 14 (Ricerca e istruzione).

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio d'intesa con le amministrazioni interessate, promuove la ricerca e le attività scientifiche necessarie ai fini della conoscenza e della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonchè della flora e della fauna selvatiche e per il loro ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente, anche attraverso collaborazioni e scambio di informazioni con gli altri Paesi dell'Unione europea. Promuove altresì programmi di ricerca per la migliore attuazione del monitoraggio. Ai fini della ricerca di cui al comma 1 costituiscono obiettivi prioritari, quelli relativi all'attuazione dell'art. 5 e quelli relativi all'individuazione delle aree di collegamento ecologico funzionale di cui all'art. 3.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio d'intesa con le amministrazioni interessate promuove l'istruzione e l'informazione generale sulla esigenza di tutela delle specie di flora e di fauna selvatiche e di conservazione di habitat di cui al presente regolamento.».

Art. 15. Modifiche all'articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 1. L'articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 è sostituito dal seguente: «Art. 15 (Sorveglianza). -

1. Il Corpo forestale dello Stato, nell'ambito delle attribuzioni ad esso assegnate dall'articolo 8, comma 4, della Legge 8 luglio 1986, n. 349, e dall'articolo 21 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, i corpi forestali regionali, ove istituiti, e gli altri soggetti cui è affidata normativamente la vigilanza ambientale, esercitano le azioni di sorveglianza connesse all'applicazione del presente regolamento.». Note all'art. 15:

-Per il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, vedi note alle premesse.

- Per la Legge 8 luglio 1986, n. 349, vedi note all'art. 6. L'art. 8, comma 4, così recita: «4. Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente si avvale del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, che viene posto alla dipendenza funzionale del Ministro dell'ambiente, nonchè del Corpo forestale del Stato, con particolare riguardo alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale, degli appositi reparti della Guardia di finanza e delle forze di polizia previa intesa con i Ministri competenti, e delle Capitanerie di porto, previa intesa con il Ministro della marina mercantile.».

-Per la Legge 6 dicembre 1991, n. 349, vedi note all'art. 6. L'art. 21, così recita: «Art. 21 (Vigilanza e sorveglianza). -

1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata per le aree terrestri dal Ministro dell'ambiente e per le aree marine congiuntamente dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro della marina mercantile.

2. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata, ai fini della presente Legge, dal Corpo forestale dello Stato senza variazioni alla attuale pianta organica dello stesso. Per l'espletamento di tali servizi e di quant'altro affidato al Corpo medesimo dalla presente Legge, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e, sino all'emanazione dei provvedimenti di riforma in attuazione dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, e del Decreto di cui all'art. 4, comma 1, del Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e fermo restando il disposto del medesimo art. 4, comma 1, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono individuate le strutture ed il personale del Corpo da dislocare presso il Ministero dell'ambiente e presso gli Enti parco, sotto la dipendenza funzionale degli stessi, secondo modalità stabilite dal Decreto medesimo. Il Decreto determina altresì i sistemi e le modalità di reclutamento e di ripartizione su base regionale, nonchè di formazione professionale del personale forestale di sorveglianza. Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardia giurata. Fino alla emanazione del predetto Decreto alla sorveglianza provvede il Corpo forestale dello Stato, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Nelle aree protette marine la sorveglianza è esercitata ai sensi dell'art. 19, comma 7.».

Art. 16. Modifiche all'articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357

1. All'articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni

a) il comma 1 è soppresso

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in conformità alle variazioni apportate alla direttiva in sede comunitaria, modifica con proprio Decreto gli allegati al presente regolamento.». Dato a Roma, addì 12 marzo 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio La Loggia, Ministro per gli affari regionali Frattini, Ministro degli affari esteri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2003 Ministeri istituzionali registro n. 4, foglio n. 360 Nota all'art. 16:

-Per il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 16, così come modificato dal Decreto qui pubblicato, così recita: «Art. 16 (Procedura di modifica degli allegati).

1. (Comma soppresso).

 

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